Lazio-Torino arriva la decisione ufficiale su Immobile

Una decisione che tutti quanti attendevano, Lazio-Torino, il match più discusso della giornata se non di tutto il campionato.

Arriva finalmente la decisione ufficiale da parte del giudice sportivo. La preoccupazione di tutti i tifosi erano le 3 giornate di squalifica  ma così non è stato. Immobile verrà fermato per un solo turno e dovrà pagare un’ammenda di 10.000 euro.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non
autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona,
assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell’AVAR.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
10.000,00
IMMOBILE Ciro (Lazio): vedi delibera sopra.

Di Seguito il comunicato ufficiale:

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE A TIM
Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima giornata andata
Cagliari-Sampdoria 2-2
Chievo Verona-Roma 0-0
Genoa-Atalanta 1-2
Juventus-Internazionale 0-0
Lazio-Torino 1-3
Milan-Bologna 2-1
Napoli-Fiorentina 0-0
Sassuolo-Crotone 2-1
Spal 2013-Hellas Verona 2-2
Udinese-Benevento 2-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 dicembre 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 31
SERIE A TIM
Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
112/235
COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 13 dicembre 2017
112/236
Gara Soc. LAZIO – Soc. TORINO
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio
Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di
rigore torinista;
a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio
richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al
fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che
causava la consequenziale sanzione disciplinare;
rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o
calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante
al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che
l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente
antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti
dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo;
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art.
35, n. 1 punto 3) CGS;
rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara
interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di
striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore
avversario;
ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non
assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto
effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del
Direttore di gara);
dispone
l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della
squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata,
dell’ammenda di € 10.000,00.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata
sostenitori delle Società Cagliari, Crotone, Genoa, Napoli e Roma hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
112/237
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
**********
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in
direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento);
per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ripetutamente lanciato nel
recinto di giuoco oggetti di diverso tipo durante il corso della gara e al termine della medesima;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza..
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non
autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona,
assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell’AVAR.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
10.000,00
IMMOBILE Ciro (Lazio): vedi delibera sopra.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
112/238
BERARDI Domenico (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
HIGUAIN GONZALO Gerardo (Juventus)
PRIMA SANZIONE
CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BORRIELLO Marco (Spal 2013)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BUCHEL Marcel (Hellas Verona)
CIGARINI Luca (Cagliari)
COSTA Andrea (Benevento)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)
TERZA SANZIONE
AJETI Arlind (Crotone)
BADELJ Milan (Fiorentina)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
D’AMBROSIO Danilo (Internazionale)
EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus)
SALAMON Bartosz (Spal 2013)
VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
CASSATA Francesco (Sassuolo)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
IZZO Armando (Genoa)
JANKTO Jakub (Udinese)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
PANDEV Goran (Genoa)
PERISIC Ivan (Internazionale)
ROG Marko (Napoli)
112/239
PRIMA SANZIONE
BOIALVO GASPAR Bruno Miguel (Fiorentina)
CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona)
DIAWARA Amadou (Napoli)
GYAMFI Bright (Benevento)
IONITA Artur (Cagliari)
NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)
ROMERO ESPINOZA Aristotelles (Crotone)
SANTON Davide (Internazionale)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SCALABRELLI Cristiano (Spal 2013): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro
espressioni polemiche e irriguardose.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2017 ED AMMENDA DI € 5.000,00
TARE Igli (Lazio): per avere al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli
spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara
rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irriguardose; recidivo; infrazione rilevata
anche dai collaboratori della Procura federale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2017
CALVERI Armando (Lazio): per avere, al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo
della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione gravemente
irriguardosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
” ” ”
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 13 DICEMBRE 2017



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