Arriva finalmente la decisione del giudice sportivo riguardante la Curva Nord. Il settore biancoceleste è stato messo nuovamente sotto la lente delle sanzioni per cori razzisti durante Lazio-Roma. La decisione, grazie all’intervento della Lazio che ha collaborato alle indagini per i daspo e per l’intercettazione di alcuni tifosi, ha deciso per l’Obbligo di disputare una gara con il settore denominato ” Curva Nord” privo di spettatori ma con sospensione della pena per il periodo di un anno . Questo significa che in Lazio-Juventus non ci saranno sanzioni ma bisognerà stare attenti a non ripetere gli stessi errori per non incorrere ad una sanzione più pesante per tutto l’anno, ovvero la chiusura del settore per più giornate in caso di nuovi episodi simili.
Il comunicato del Giudice Sportivo
“Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;
considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità
degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percemzione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.
ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;
180/602
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione“.
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