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lotito tareL’articolo 2382 del Nuovo Codice Civile, recita testualmente: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”. Questo articolo del Nuovo Codice Civile, è stato assorbito completamente dalla Federcalcio, che nell’art. 22 bis che regola le “Disposizioni per l’onorabilità”, recita testualmente: “Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l’incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato…”.

In base a questi articoli, un cittadino interdetto dai pubblici uffici, non può essere nominato amministratore di una società (per giunta per azioni e quotata in Borsa…) e se nominato decade automaticamente dalla sua carica una volta che la sentenza passa in giudicato e diventa quindi definitiva. Per gli stessi motivi, un tesserato interdetto dai pubblici uffici non può ricoprire la carica di dirigente di una società di calcio e tantomeno cariche federali. In base a questo, dal 4 luglio scorso Claudio Lotito potrebbe essere decaduto sia dalla carica di presidente della Lazio che da quella di consigliere federale nonché membro del Comitato di Presidenza della FIGC.

Sì, perché il 4 luglio in gran segreto e nel silenzio dell’intera comunicazione italiana, è andato in scena a Roma in Cassazione l’ultimo atto di un processo riguardante Lotito e la Lazio, ma non c’è la certezza che sia proprio il processo Lotito-Mezzaroma, quello relativo al patto parasociale occulto che aveva portato alla condanna del presidente della Lazio e dello zio della moglie di Lotito per “aggiotaggio, ostacolo all’attività delle autorità pubbliche di vigilanza (Consob) e mancata alienazione di partecipazioni societarie”, il tutto in continuazione di reato e in concorso. Se fosse quello il procedimento andato in scena il 4 luglio e in caso di conferma di quella sentenza di secondo grado, a partire da quella data Lotito sarebbe una sorta di “abusivo”, sia come presidente della Lazio che come consigliere federale.

Infatti, con la sentenza del 12 marzo del 2012 (che trovate in PDF allegata all’articolo) a firma del giudice Rosario Spina in qualità di presidente, la Corte di Appello di Milano aveva condannato Claudio Lotito ad 1 anno e 6 mesi di reclusione ma anche “all’interdizione dai Pubblici Uffici, all’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni UNO”.

Il 5 marzo del 2009, due giorni dopo la condanna a 2 anni di reclusione e di 1 anno di interdizione dai pubblici uffici comminata a Lotito in primo grado dal Tribunale di Milano, a chi gli chiedeva se il presidente sarebbe stato costretto a lasciare la sua carica in base a quanto espresso dall’art. 2382 del Nuovo Codice Civile e dell’art. 22 dello Statuto della Federcalcio, l’avvocato Gentile rispondeva così: “Lotito interdetto dai pubblici uffici? Macchè, è una castroneria. L’articolo 2382 del codice civile infatti si riferisce alle sentenze passate in giudicato, dunque parliamo di ultima istanza, quindi di Cassazione. A volte capita che durante la fase di indagine preliminare vengano decise dal Gip alcune misure interdittive per evitare l’inquinamento delle prove. Nel caso di Lotito non sono mai esistite tali misure e nel caso specifico di oggi ripeto, l’interdizione può scattare solo dopo la Cassazione.

Ecco, alla Cassazione ci siamo arrivati e visto il silenzio da parte di Gentile e di Lotito sulla decisione della Suprema Corte del 4 luglio, viene quindi il sospetto che se il procedimento in oggetto fosse veramente quello la Cassazione potrebbe aver confermato la sentenza di condanna emessa sedici mesi fa della Corte d’Appello di Milano. In caso contrario, Lotito avrebbe fatto suonare la fanfara visto che in questi 6 anni e mezzo si è sempre proclamato innocente e vittima di un equivoco, e Gentile avrebbe sbandierato ai quattro venti un suo eventuale successo, visto che in questi anni ha collezionato una serie di sconfitte da guinness dei primati. Invece niente, silenzio di tomba sia su procedimento di cui si è discusso che sulla sentenza. E chi ha provato a chiedere informazioni a Palazzo di Giustizia o si è presentato negli uffici di piazza Cavour 193, è stato respinto con perdite, come se su quel procedimento ci fosse una sorta di silenzio di stato. Compresi i rappresentanti di Federsupporter, che con il loro esposto del 2005 alla Consob avevano dato il via a questa vicenda.

Un silenzio imbarazzante e a dir poco assurdo, perché se fosse veramente quello il procedimento non si tratta di una vicenda privata e quindi di ricerca di gossip, ma di un caso che coinvolge il massimo rappresentante di una società quotata in Borsa e quindi anche un terzo degli azionisti della Lazio, visto che Lotito è in possesso del 67% delle azioni. E’ l’azionista di maggioranza, ma non il Moratti o il Berlusconi di turno. E se non può rappresentare la Lazio, non può neanche firmare atti societari e quindi a maggior ragione deve lasciare immediatamente la carica di presidente. E perché oltre a ricoprire una carica nella Lazio e nel governo della FIGC, uscendo dal mondo del calcio Lotito ricopre anche cariche in società che lo portano ad avere rapporti quotidiani con la pubblica amministrazione, quindi sarebbe il caso che qualcuno comunicasse ufficialmente se quella sentenza è passata in giudicato e di conseguenza se è diventata effettiva o no l’interdizione di un anno di Lotito dai pubblici uffici. Lo devono sapere gli azionisti e i tifosi della Lazio, lo devono sapere il Coni e la Federcalcio, ma anche i rappresentanti della pubblica amministrazione, sindaco e presidente della Regione in testa. Abbiamo usato il condizionale raccontando questa vicenda, perché non vogliamo dare nulla per scontato e tantomeno anticipare le sentenze. Ma chi può e chi deve faccia cadere il velo che avvolge questa vicenda. Perchè tenere nascosto l’oggetto di quel procedimento del 4 luglio? Se si trattava veramente del processo Lotito-Mezzaroma e il ricorso di Lotito è stato accolto perché non dirlo? Se l’ultimo atto del procedimento è stato per qualche motivo rinviato ad altra data è possibile sapere perché e a quando? Oppure se la sentenza di secondo grado fosse stata confermata e quindi diventata effettiva, chi è perché copre Lotito consentendogli di ricoprire ancora cariche che dal 4 luglio potrebbero essere decadute? Sono domande semplici, che meritano una risposta altrettanto semplice e chiara…

di Stefano Greco



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